PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione e revoca della patente di guida).

      1. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 130.1. - (Sospensione della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte o il ferimento di altre persone). - 1. La patente di guida è sospesa per un periodo di dieci anni, nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
      2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di sospensione della patente di guida di cui al comma 1, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente sospesa, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente sospesa.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di violazioni commesse da conducenti in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti che provochino il ferimento di altre persone».

 

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      2. L'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte o il ferimento di altre persone). - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
      2. In caso di revoca della patente di guida ai sensi del comma 1, l'interessato può conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici prescritti, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata solo decorsi dieci anni dalla data della revoca.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di violazioni commesse da conducenti in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti che provochino il ferimento di altre persone».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

      1. Il comma 7 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento

 

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di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con l'arresto fino a tre mesi e con un'ammenda da euro 516 a euro 1.800 e con la sospensione della patente da trenta giorni fino a sei mesi».

      2. Il comma 8 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4 del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119».

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 146 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di violazione della segnaletica stradale e di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida).

      1. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, le violazioni sono obbligatoriamente comunicate all'anagrafe nazionale istituita ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lettera c), entro il giorno successivo alla data di commissione dell'infrazione in oggetto».

      2. Al comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nell'anagrafe nazionale devono essere altresì iscritte le violazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 146, in conformità a quanto disposto dal comma 3-ter del medesimo articolo».